L’Osservatorio regionale sul sistema abitativo pubblico che… non osserva

di Michele Facci
di Michele Facci

Quando l’Osservatorio sull’edilizia pubblica in realtà non funziona

Con la legge 8 agosto 2001, n. 24 DISCIPLINA GENERALE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO”, la Regione Emilia-Romagna è intervenuta a regolamentare gli interventi pubblici nel settore abitativo, dando attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 30 marzo 1998 n. 112, in coerenza con i principi definiti dall’articolo 95 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

La legge in questione si riferisce principalmente al sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie, così come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

Con l’art. 16 della predetta legge, la Regione ha istituito l’ “Osservatorio regionale del sistema abitativo”, finalizzato all’acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio.

In particolare, l’Osservatorio elabora su base provinciale e regionale informazioni riguardanti i flussi dei fabbisogni abitativi, gli interventi pubblici da attuare, le rilevazioni sugli scenari abitativi, monitora l’attuazione dei programmi, e indentifica le modalità di utilizzo del patrimonio residenziale pubblico.

L’art. 17 della legge (Anagrafe dell’intervento pubblico), come modificato dalla legge regionale 13 dicembre 2013 n. 24, attribuisce alla Regione poteri gestionali e di coordinamento attraverso l’utilizzo di un’apposita “anagrafe” dove raccogliere tutti i dati riguardanti il patrimonio pubblico abitativo regionale.

A tale fine, gli enti locali ed i soggetti a cui è affidata la gestione del patrimonio abitativo sono tenuti a fornire annualmente all’Osservatorio Regionale tutte le informazioni indicate al comma 2, a “pena” di inammissibilità all’accesso ai contributi regionali previsti per il settore.

In data 20 maggio 2021, veniva presentata una richiesta ai sensi dell’art. 30, comma 3 dello Statuto Regionale, diretta a conoscere i dati abitativi relativi al Comune di Bologna dal 2015 ad oggi, come previsto dall’art. 17 della L.R. 24/2001 (comma 2 lettera a,b,c,d, ed e).

Tuttavia, in data 25 maggio 2021, la Giunta comunicava di non potere rispondere entro i termini di legge, chiedendo pertanto una proroga, con la motivazione che si rendeva necessario acquisire tali dati dal Comune di Bologna e da Acer Bologna.

In tal modo, la Giunta dava atto di non avere a disposizione i dati richiesti, nonostante l’art. 17 L.R. 24/2001 preveda l’obbligo di comunicazione per gli Enti locali, anche come “requisito per l’ammissione ai contributi regionali”.

Conseguentemente, si è resa necessaria un’interrogazione (leggi qui), per domandare:

a) Per quali motivi i dati richiesti non si trovassero già nella disponibilità della Regione, ai sensi degli artt. 16 e 17 L.R. 24/2001;

b) Se l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 17 L.R. sia sempre stato regolarmente rispettato dai soggetti e dagli Enti di cui al comma 3 e, in particolare, se sia stato rispettato dal Comune di Bologna e da Acer Bologna;

c) Se l’Amministrazione regionale, all’atto della concessione dei contributi regionali di cui al comma 3, art. 17, abbia sempre richiesto preventivamente la comunicazione dei dati, quale condizione di ammissibilità;

d) Quale sia stata l’ultima comunicazione dei dati fornita dal Comune di Bologna e da Acer Bologna, ai sensi dell’art. 17, comma 3, L.r. 24/2001.

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Michele Facci

Michele Facci

Bolognese di nascita e Porrettano di adozione, vivo e lavoro tra l’Appennino e la Città. Avvocato cassazionista. Consigliere dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna dal 2018. Attualmente componente delle Commissioni regionali II (Politiche economiche), III (Territorio, ambiente e mobilità) e IV (Politiche per la salute e politiche sociali), nonché membro del Comitato di sorveglianza sul Programma operativo regionale FSE 2014-20.

Michele Facci

Michele Facci

Bolognese di nascita e Porrettano di "adozione", vivo e lavoro tra l’Appennino e la Città. Avvocato cassazionista. Consigliere dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna dal 2018. Attualmente componente delle Commissioni regionali II (Politiche economiche), III (Territorio, ambiente e mobilità) e IV (Politiche per la salute e politiche sociali), nonché membro del Comitato di sorveglianza sul Programma operativo regionale FSE 2014-20.

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